IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio  2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale  e  che
abroga la direttiva 77/799/CEE; 
  Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati; 
  Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle  persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni  e  degli  organismi  comunitari,   nonche'   la   libera
circolazione di tali dati; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n.  43,  recante  regolamento  di  riorganizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo  1,  comma  404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.
173,  concernente  regolamento  recante  modifiche  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.  43,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del  settore  bancario,  che
dispone l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma  dei  Monopoli
di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia
delle dogane e nell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; 
  Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni
tributarie  in  materia  di  assicurazioni  private  e  di  contratti
vitalizi e, in particolare l'articolo 28-bis in materia di assistenza
per lo scambio di informazioni  tra  le  autorita'  competenti  degli
Stati membri dell'Unione europea; 
  Visto l'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, che dispone che le attribuzioni e i poteri di
cui agli articoli 31 e seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,
possono essere esercitati anche ai  fini  dell'imposta  di  registro,
nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 
  Visto l'articolo 13 del decreto legislativo  31  ottobre  1990,  n.
347,  che  per  l'accertamento  e  la  liquidazione   delle   imposte
ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle  relative  sanzioni,
per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione,
rinvia  alle  disposizioni  relative  all'imposta   di   registro   e
all'imposta sulle successioni e donazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  Codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 27 luglio 2000,  n.  212,  recante  disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del  contribuente  ed  in  particolare
l'articolo 12, che detta principi in merito a «Diritti e garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche fiscali»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 6 febbraio 2014; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri e della giustizia; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure  relative
allo scambio, con le altre autorita' competenti  degli  Stati  Membri
dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per
l'amministrazione  interessata  e  per  l'applicazione  delle   leggi
nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui  al  comma
3. 
  2. Il presente decreto  fa  salva  l'applicazione  delle  norme  di
assistenza  giudiziaria  in  materia  penale  e  non  pregiudica  gli
obblighi dello Stato membro ad una cooperazione  amministrativa  piu'
ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano  alle  imposte
di qualsiasi  tipo  riscosse  da  o  per  conto  dell'amministrazione
finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le  autorita'
locali. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano  alle  imposte
di cui al comma 3 riscosse  all'interno  del  territorio  in  cui  si
applicano  i  trattati  in  forza  dell'articolo  52   del   Trattato
sull'Unione europea. 
  5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
  a) ai contributi previdenziali  obbligatori  dovuti  ad  uno  Stato
membro  o  ad  una  ripartizione  dello  stesso  o  ad  organismi  di
previdenza sociale di diritto pubblico; 
  b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise; 
  c) ai diritti, quali  quelli  per  certificati  e  altri  documenti
rilasciati da autorita' pubbliche; 
  d) alle tasse  di  natura  contrattuale,  quale  corrispettivo  per
pubblici servizi. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note elle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva 2011/16/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11
          marzo 2011, n. L 64. 
              La direttiva 95/46/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  23
          novembre 1995, n. L 281. 
              Il regolamento (CE)  n.  45/2001  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 12 gennaio 2001, n. L 8.  Entrata  in  vigore:  1°
          febbraio 2001. 
              Il  testo  dell'art.  23  del  decreto  legislativo  30
          luglio1999,  n.  300   (Riforma   dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15  marzo  1997,  n.
          59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
          203, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 23. (Istituzione del ministero e attribuzioni) 
              1. E' istituito  il  ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato  in  materia  di  politica  economica,
          finanziaria   e   di   bilancio,    programmazione    degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il  settore  della
          spesa sanitaria, politiche fiscali  e  sistema  tributario,
          demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e   dogane.   Il
          ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti  e
          attivita' e le funzioni relative ai rapporti con  autorita'
          di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite dalla vigente legislazione alle regioni  ed  agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  30  gennaio
          2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, a norma dell'art.  1,  comma
          404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66, S.O. 
              Il testo dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006  n.
          296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2007),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2006,  n.
          299, S.O. cosi' recita: 
              «Art. 1. 1. Per l'anno 2007,  il  livello  massimo  del
          saldo netto da finanziare  e'  determinato  in  termini  di
          competenza in 29.000 milioni di euro, al  netto  di  12.520
          milioni di euro per  regolazioni  debitorie.  Tenuto  conto
          delle  operazioni  di  rimborso  di  prestiti,  il  livello
          massimo del ricorso al mercato finanziario di cui  all'art.
          11  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero  per
          un importo complessivo non superiore  a  4.000  milioni  di
          euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
          previsione  per  il  2007,  e'  fissato,  in   termini   di
          competenza,  in  240.500  milioni  di   euro   per   l'anno
          finanziario 2007.». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  18  luglio
          2011, n. 173 (Regolamento recante modifiche al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  gennaio  2008,  n.   43,
          concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia
          e delle finanze, a norma  dell'art.  1,  comma  404,  della
          legge 27  dicembre  2006,  n.  296.)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2011, n. 252. 
              Il testo  dell'art.  23-quater  del  decreto  -legge  6
          luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese  del  settore  bancario.),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6  luglio  2012,  n.  156,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 23-quater.  (Incorporazione  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del
          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del
          settore ippico) 
              1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  e
          l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
          nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle  entrate  ai
          sensi del comma 2 a decorrere dal  1°  dicembre  2012  e  i
          relativi organi decadono, fatti salvi  gli  adempimenti  di
          cui al comma 4.  Entro  il  30  ottobre  2012  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze trasmette  una  relazione  al
          Parlamento. 
              2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al  comma  1
          dalla normativa vigente continuano  ad  essere  esercitate,
          con le inerenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          compresi i relativi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche processuali, senza che sia esperita alcuna  procedura
          di  liquidazione,  neppure   giudiziale,   rispettivamente,
          dall'Agenzia delle dogane, che assume la  denominazione  di
          "Agenzia delle dogane e  dei  monopoli",  e  dalla  Agenzia
          delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  precedente
          periodo inerenti all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          sono  escluse  dalle  modalita'  di  determinazione   delle
          dotazioni da  assegnare  alla  medesima  Agenzia  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 74, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266. 
              3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e delle  finanze  da  adottare  entro  il  31
          dicembre  2012,   sono   trasferite   le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie degli  enti  incorporati  e  sono
          adottate le misure eventualmente occorrenti  per  garantire
          la neutralita' finanziaria  per  il  bilancio  dello  Stato
          dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia' in capo all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante
          puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
          attivita' di ordinaria  amministrazione,  ivi  comprese  le
          operazioni di pagamento e riscossione a  valere  sui  conti
          correnti gia' intestati all'ente incorporato che  rimangono
          aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 
              4. Entro il 31 dicembre 2012,  i  bilanci  di  chiusura
          degli enti incorporati  sono  deliberati  dagli  organi  in
          carica alla data di cessazione dell'ente,  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla data di  incorporazione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
          al comma  1  i  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
          comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
          alla data di adozione della deliberazione  dei  bilanci  di
          chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni  dalla  data
          di incorporazione. I comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          incorporanti   sono   rinnovati   entro   quindici   giorni
          decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine  di
          tenere conto del trasferimento di  funzioni  derivante  dal
          presente articolo. 
              5. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012  le  dotazioni
          organiche delle Agenzie incorporanti sono  provvisoriamente
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite, in servizio presso gli enti  incorporati.
          Detto personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle  Agenzie
          incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento  previdenziale   di   provenienza   ed   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per  il  personale  dell'amministrazione  incorporante,  e'
          attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
              6.  Per  i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie
          incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
          alla naturale scadenza. 
              7. Le Agenzie incorporanti esercitano i  compiti  e  le
          funzioni  facenti  capo  agli  enti  incorporati   con   le
          articolazioni  amministrative   individuate   mediante   le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Nell'ambito  di  dette  misure,  nei  limiti
          della dotazione organica della dirigenza di  prima  fascia,
          l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di
          vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti
          previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, per i compiti di  indirizzo  e  coordinamento
          delle  funzioni   riconducibili   all'area   di   attivita'
          dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
          anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma
          6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per  i  compiti
          di indirizzo e coordinamento delle  funzioni  riconducibili
          all'area di  attivita'  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          Monopoli di Stato. Per lo svolgimento  sul  territorio  dei
          compiti  gia'  devoluti  all'Amministrazione  autonoma  dei
          Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          stipula apposite convenzioni, non onerose, con  la  Guardia
          di finanza e  con  l'Agenzia  delle  entrate.  Al  fine  di
          garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti  capo
          agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento
          del  processo  di  riorganizzazione  indicato,  l'attivita'
          facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata
          dalle articolazioni competenti, con  i  relativi  titolari,
          presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei
          casi in cui le disposizioni vigenti o  atti  amministrativi
          ovvero  contrattuali  fanno  riferimento  all'Agenzia   del
          territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato si intendono riferite,  rispettivamente,  all'Agenzia
          delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              8. Le  risorse  finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi
          titolo, sui bilanci degli enti  incorporati  ai  sensi  del
          presente articolo sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  e  sono  riassegnate,  a  far  data  dall'anno
          contabile 2013,  alle  Agenzie  incorporanti.  Al  fine  di
          garantire la continuita' nella  prosecuzione  dei  rapporti
          avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
          risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli   di   Stato,
          prosegue in capo alle equivalenti  strutture  degli  uffici
          incorporanti. 
              9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del  presente  decreto.  In  relazione
          agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura  non
          regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
          predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti  sono
          ripartite  tra  il  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli le funzioni attribuite  ad  ASSI  dalla  normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n.  300,  e  successive  modificazioni,  e'   rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma. 
              9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico  dei
          concorsi e delle manifestazioni  ippiche,  Unirelab  s.r.l.
          continua a svolgere le funzioni  esercitate  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  Con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' di  trasferimento  delle  quote
          sociali  della  predetta  societa'   al   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Si  applica
          quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto. 
              10. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  al  decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) all'art. 57, comma 1, le parole:  «,  l'agenzia  del
          territorio»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «e   dei
          monopoli»; 
              b) all'art. 62,  comma  1,  in  fine,  e'  aggiunto  il
          seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
          le funzioni di cui all'art. 64»; 
              c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma  1,  dopo  le
          parole: «delle dogane» sono inserite le  seguenti:  «e  dei
          monopoli»; nel medesimo comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre,  le  funzioni
          gia'  di  competenza  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli di Stato»; 
              d) all'art. 64, sono apportate le seguenti modifiche: 
              1) nella rubrica, le parole: «Agenzia  del  territorio»
          sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Ulteriori   funzioni
          dell'agenzia delle entrate»; 
              2) al comma 1, le  parole:  «del  territorio  e'»  sono
          sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 
              3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio» sono
          sostituite dalle seguenti: «delle entrate» . 
                d-bis) all'art. 67, comma 3, secondo periodo, dopo le
          parole:  «pubbliche  amministrazioni»  sono   inserite   le
          seguenti:  «,  ferma  restando  ai  fini  della  scelta  la
          legittimazione gia' riconosciuta a  quelli  rientranti  nei
          settori di cui all'art. 19, comma  6,  terzo  periodo,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
              11. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              La legge 7 agosto 2012 n. 135  (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
          S.O. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600   (Disposizioni   comuni   in   materia   di
          accertamento delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              Il testo dell'art. 28-bis della legge 29 ottobre  1961,
          n.  1216  (Nuove  disposizioni  tributarie  in  materia  di
          assicurazioni private e di contratti vitalizi),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1961,  n.  299.  e'  il
          seguente: 
              «Art.   28-bis.   (Assistenza   per   lo   scambio   di
          informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri
          dell'Unione europea) 
              1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio,
          con  le  altre  autorita'  competenti  degli  Stati  membri
          dell'Unione  europea,  delle  informazioni  necessarie  per
          assicurare  il  corretto  accertamento  dell'imposta  sulle
          assicurazioni; a tal fine, puo' autorizzare la presenza nel
          territorio dello Stato di funzionari delle  amministrazioni
          fiscali degli altri Stati membri. 
              2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta
          delle informazioni da trasmettere alle  predette  autorita'
          con  le  modalita'  ed  entro   i   limiti   previsti   per
          l'accertamento dell'imposta di registro. 
              3. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano  le   disposizioni   concernenti   la   reciproca
          assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600.». 
              Il testo dell' art. 53-bis del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131(Approvazione  del
          Testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30  aprile
          1986, n. 99, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 53-bis. (Attribuzioni e poteri degli uffici) 
              Le attribuzioni e i poteri di cui agli  articoli  31  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono
          essere esercitati anche ai fini dell'imposta  di  registro,
          nonche' delle imposte ipotecaria e catastale  previste  dal
          testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre  1990,
          n. 347.». 
              Il testo dell'art. 31 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica n. 600 del 1973: 
              «Art. 31. (Attribuzioni degli uffici delle imposte) 
              Gli uffici delle imposte controllano  le  dichiarazioni
          presentate dai contribuenti e dai sostituti  d'imposta,  ne
          rilevano   l'eventuale   omissione   e   provvedono    alla
          liquidazione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;
          vigilano  sull'osservanza  degli  obblighi  relativi   alla
          tenuta delle scritture contabili  e  degli  altri  obblighi
          stabiliti nel presente decreto e nelle  altre  disposizioni
          relative  alle  imposte  sui   redditi;   provvedono   alla
          irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo  V  e
          alla presentazione del rapporto  all'autorita'  giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. 
              La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui
          circoscrizione  e'  il  domicilio  fiscale   del   soggetto
          obbligato alla dichiarazione alla data  in  cui  questa  e'
          stata o avrebbe dovuto essere presentata.». 
              Il testo dell'  art.  13  del  decreto  legislativo  31
          ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del  testo  unico  delle
          disposizioni   concernenti   le   imposte   ipotecaria    e
          catastale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre
          1990, n. 277, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 13. (Procedimenti e termini) 
              1. Per l'accertamento e la liquidazione  delle  imposte
          ipotecaria e catastale, per la irrogazione  delle  relative
          sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione  e
          per la prescrizione, si applicano, in quanto  non  disposto
          nel  presente  testo   unico   le   disposizioni   relative
          all'imposta di registro e all'imposta sulle  successioni  e
          donazioni. 
              2.  Gli  uffici  dei  registri  immobiliari  riscuotono
          l'imposta ipotecaria  di  loro  competenza  all'atto  della
          richiesta della formalita', salvo quanto disposto dall'art.
          33,  comma  1-bis,  del  testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti  l'imposta  sulle  successioni   e   donazioni,
          approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 
              2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione
          di imposta di  successione,  provvedono  a  correggere  gli
          errori e le omissioni commessi dagli eredi e  dai  legatari
          nell'adempimento  degli  obblighi  previsti  dall'art.  33,
          comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti
          l'imposta sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con
          decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  346.  In  caso  di
          omesso o insufficiente versamento gli uffici  liquidano  la
          maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e  nei
          termini di cui all'art. 27 del suddetto decreto legislativo
          n. 346 del 1990. 
              3.  Il  pagamento  delle  imposte   non   puo'   essere
          dilazionato. 
              4. Gli interessi di mora sulle somme dovute  all'erario
          e su quelle da  rimborsare  al  contribuente  si  applicano
          nella  misura  del  4,50  per  cento  per   ogni   semestre
          compiuto.». 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              Il testo dell'art. 12 della legge 27  luglio  2000,  n.
          212 (Disposizioni in materia di  statuto  dei  diritti  del
          contribuente),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   31
          luglio 2000, n. 177, cosi recita: 
              «Art.  12.  (Diritti  e   garanzie   del   contribuente
          sottoposto a verifiche fiscali) 
              1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei
          locali destinati all'esercizio  di  attivita'  commerciali,
          industriali,  agricole,  artistiche  o  professionali  sono
          effettuati sulla base di esigenze effettive di  indagine  e
          controllo  sul  luogo.  Essi  si   svolgono,   salvo   casi
          eccezionali e urgenti  adeguatamente  documentati,  durante
          l'orario ordinario  di  esercizio  delle  attivita'  e  con
          modalita' tali da arrecare la  minore  turbativa  possibile
          allo  svolgimento  delle  attivita'  stesse  nonche'   alle
          relazioni commerciali o professionali del contribuente. 
              2. Quando viene iniziata la verifica,  il  contribuente
          ha diritto di essere informato delle ragioni che  l'abbiano
          giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
          di farsi assistere  da  un  professionista  abilitato  alla
          difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
          dei diritti e degli  obblighi  che  vanno  riconosciuti  al
          contribuente in occasione delle verifiche. 
              3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti
          amministrativi   e   contabili   puo'   essere   effettuato
          nell'ufficio dei verificatori o  presso  il  professionista
          che lo assiste o rappresenta. 
              4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente  e
          del professionista,  che  eventualmente  lo  assista,  deve
          darsi  atto  nel  processo  verbale  delle  operazioni   di
          verifica. 
              5. La permanenza  degli  operatori  civili  o  militari
          dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
          la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
          lavorativi, prorogabili per  ulteriori  trenta  giorni  nei
          casi di particolare complessita' dell'indagine  individuati
          e  motivati  dal  dirigente  dell'ufficio.  Gli   operatori
          possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
          periodo, per  esaminare  le  osservazioni  e  le  richieste
          eventualmente   presentate   dal   contribuente   dopo   la
          conclusione delle operazioni  di  verifica  ovvero,  previo
          assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
          ragioni. Il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  del
          contribuente  di  cui  al   primo   periodo,   cosi'   come
          l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
          a quindici giorni lavorativi  contenuti  nell'arco  di  non
          piu' di un trimestre, in tutti i casi in  cui  la  verifica
          sia svolta  presso  la  sede  di  imprese  in  contabilita'
          semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi,  ai
          fini del  computo  dei  giorni  lavorativi,  devono  essere
          considerati i giorni di effettiva presenza degli  operatori
          civili o militari dell'Amministrazione  finanziaria  presso
          la sede del contribuente. 
              6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori
          procedano con  modalita'  non  conformi  alla  legge,  puo'
          rivolgersi  anche  al  Garante  del  contribuente,  secondo
          quanto previsto dall'art. 13. 
              7. Nel  rispetto  del  principio  di  cooperazione  tra
          amministrazione e  contribuente,  dopo  il  rilascio  della
          copia del processo verbale di chiusura delle operazioni  da
          parte degli  organi  di  controllo,  il  contribuente  puo'
          comunicare entro sessanta giorni osservazioni  e  richieste
          che sono valutate  dagli  uffici  impositori.  L'avviso  di
          accertamento non puo' essere emanato prima  della  scadenza
          del predetto termine, salvo casi di particolare e  motivata
          urgenza. Per gli accertamenti  e  le  verifiche  aventi  ad
          oggetto i diritti doganali di cui  all'art.  34  del  testo
          Unico delle disposizioni legislative  in  materia  doganale
          approvato con del decreto del Presidente  della  Repubblica
          23 gennaio  1973,  n.  43,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 11 del decreto legislativo 8  novembre  1990,  n.
          374.». 
              La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
          partecipazione   dell'    Italia    alla    formazione    e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              La legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea 2013) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20
          agosto 2013, n. 194. 
              Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale . 30 agosto 1997,  n.  202,  cosi'
          recita: 
              «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata) 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM . 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Il trattato sull'Unione  europea  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325.